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Raccolte pubbliche di fondi: tutto quello che devi sapere

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Il periodo di Natale, sempre più vicino, è l’occasione per molte organizzazioni non profit per dare vita a campagne di raccolta fondi, una delle tecniche di fundraising più utilizzate.

Con questo articolo si vuole offrire un piccolo contributo, affrontando alcune problematiche che caratterizzano tali attività dal punto di vista normativo, sia in termini fiscali sia in termini di adempimenti contabili.

Raccolte pubbliche di fondi = vantaggi fiscali

Tale attività è disciplinata dall’art. 143 comma 3 del T.U.I.R. il quale cita: “non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

Ma non è finita qui. L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 prevede che le suddette raccolte pubbliche di fondi oltre ad essere escluse dall’IVA (imposta sul valore aggiunto) sono esenti anche da ogni altro tributo sia locale sia erariale (per esempio dall’imposta sugli intrattenimenti). Tutto ciò vuol dire, in altri termini, che le entrate conseguite in occasione di tali eventi, anche se derivanti dallo svolgimento di attività considerate commerciali, non saranno soggette a nessun tipo di imposizione fiscale.

Attenzione, però. A fronte di questa cospicua agevolazione fiscale, è previsto il rispetto di alcune condizioni:

  • Devono essere aperte a tutti e quindi non limitate ai soci;
  • Devono essere tenute in concomitanza di momenti particolari della vita sociale come celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (il Natale può essere un esempio);
  • Devono essere iniziative occasionali;
  • I beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore, cioè devono rappresentare solo un simbolo, un pretesto per chiedere una sovvenzione in denaro.

Nozione di occasionalità: il grande dilemma

Nonostante l’occasionalità sia tra i requisiti fondamentali, l’Agenzia delle Entrate non ha mai chiarito quando una raccolta pubblica di fondi possa essere qualificata come occasionale e quindi fruire delle agevolazioni.

Occorre perciò esaminare nel suo complesso la normativa fiscale: un’attività si considera esercitata abitualmente quando è svolta con continuità, sistematicità e professionalità, cioè quando questa rappresenta l’occupazione ordinaria del soggetto che la svolge.

Per motivi di praticità, si prende spesso in prestito l’unico riferimento normativo potenzialmente applicabile, ovvero l’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. In esso si afferma che per le associazioni sportive dilettantistiche le raccolte pubbliche di fondi sono escluse da imponibilità fiscale se i proventi da queste derivanti non eccedono i cento milioni di lire (oggi € 51.645,69) e non devono essere stati conseguiti oltre l’ambito di due manifestazioni per periodo d’imposta.

Raccolte pubbliche di fondi: non dimenticare di rendicontare!

Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, entrate e spese relative ad ognuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Laddove il rendiconto non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze informative dei terzi, occorrerà accompagnare il documento con una relazione per descrivere come l’attività è stata realizzata.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come sia necessario sorvegliare le modalità di raccolta e assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività a sostegno dei quali la raccolta è stata realizzata. Altra necessità evidenziata è quella di contenere l’apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e gestionali, in modo tale da garantire una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.

I fondi raccolti, in pratica, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare. Pertanto, le organizzazioni dovranno aver cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto, l’importo dei fondi raccolti nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata organizzata.

Per ogni informazione, puoi avvalerti del servizio di Sportello Fiscale per il Nonprofit messo a disposizione dalla Scuola di Roma Fund-Raising.it.