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EAS o non EAS: questo e’ il problema!

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Oggi parliamo di un adempimento non molto conosciuto (ve lo dico per esperienza professionale) ma di estrema importanza: la Comunicazione dei Dati Rilevanti ai Fini Fiscali o più semplicemente modello EAS.

Eppure dovrebbe essere il primo passo per impostare una delle più semplici, ma molto efficaci, azioni di individual fundraising, ovvero l’incasso di corrispettivi e contributi da soci.

Il modello EAS è stato introdotto dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008 (decreto “Anticrisi”) e costituisce un onere che grava su tutti gli enti associativi che beneficiano dello speciale regime di non imponibilità (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA) delle quote e dei contributi associativi, nonché dei corrispettivi percepiti da iscritti, associati o partecipanti in relazione a determinate attività.

Quando va presentato il modello EAS?

Esso deve essere trasmesso, solo telematicamente, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione e, inoltre, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati (con alcune eccezioni, come ad esempio la modifica di sede e/o rappresentante legale), entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

Che succede se si dimentica di inviare il modello EAS?

L’invio del modello EAS è condizione necessaria per usufruire della detassazione delle quote e dei contributi associativi. Però, niente drammi! È possibile rimediare trasmettendolo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando contestualmente con modello F24 la sanzione di 258 euro (codice tributo “8114”).

Come è composto e a cosa serve il modello EAS?

Il modello, scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, consiste in un questionario (con ben 38 domande!) con il quale dovranno essere fornite diverse informazioni sulla vostra associazione e sulle sue modalità di gestione.

Vi cito, ad esempio, alcune delle domande che potrebbero anche rivelarsi dei veri e propri “trabocchetti” per attirarvi un controllo fiscale:

  • Gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo? Le quote associative sono uguali o differenziate? In altre parole il vostro statuto prevede soci di serie A e soci di serie B (caso tutt’altro che raro)?
    Con queste prime due domande vi giocate uno dei requisiti fondanti degli enti associativi, ovvero la democraticità dell’organizzazione.
  • Viene redatto il rendiconto economico-finanziario annuale?
  • I membri del Direttivo percepiscono compensi?
  • L’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi? Effettua vendita di beni o prestazione di servizi? Riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità?
  • L’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi? Se sì, viene redatto un apposito rendiconto finanziario?

Come potete intuire dal tenore dei quesiti posti, l’intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo, con l’obiettivo primario di tutelare le “vere” forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto di tale strumento per eludere il fisco.

Modello EAS: esoneri e semplificazioni

Sono previsti, comunque, casi di esonero o di semplificazione. Infatti, come indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
  • Le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato ex Legge n. 398/91;
  • Le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • Le Onlus.

Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti, i cui dati rilevanti sono già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche:

  • Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • Le associazioni di promozione sociale;
  • Le organizzazioni di volontariato diverse da quelle esonerate;
  • Le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • I movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • Le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
  • L’ANCI, comprese le articolazioni territoriali;
  • Le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • Le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • Le Federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.

La risposta al nostro quesito iniziale “EAS o non EAS” è ormai chiara: tale adempimento va espletato…

E allora buon EAS a tutti!